Tirocini lavorativi regionali di inserimento e reinserimento lavorativo

Pur non essendo momentaneamente attivabili, essendo esauriti i fondi, i tirocini di Tipo A e di Tipo B cofinanziati dalla Regione Sardegna, è sempre possibile l’attivazione del Tirocinio Regionale di inserimento e reinserimento lavorativo.

Ricordiamo innanzitutto che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro: chiameremo pertanto l’impresa che si candida ad accogliere i tirocinanti “soggetto ospitante”.

Per poter attivare il tirocinio è necessaria la collaborazione di tre soggetti:
– Soggetto promotore (ASPAL);
–  Soggetto ospitante (azienda);
– Tirocinante (lavoratore).

I soggetti ospitanti devono:
– avere sede legale o operativa in Sardegna;
– essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I soggetti ospitanti, inoltre:
– non devono avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
– non possono attivare più di un tirocinio in favore del medesimo tirocinante, neppure per un differente profilo professionale.

I lavoratori destinatari dei tirocini d’inserimento e reinserimento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– avere la maggiore età;
– essere disoccupati ai sensi del D. lgs. 150/2015;
– avere reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) presso il Centro per l’Impiego di competenza;
– aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza.

Il Tirocinante non può svolgere più di un tirocinio presso lo stesso Soggetto Ospitante. La durata dei tirocini d’inserimento e reinserimento lavorativo non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 12 mesi, comprensiva di eventuale proroga. La proroga oltre i 6 mesi è consentita solo ai soggetti ospitanti con almeno un dipendente a tempo indeterminato che non sia un apprendista

L’orario di lavoro del tirocinante è pari a 30 ore settimanali e deve essere svolto durante il consueto orario in cui è possibile l’accesso ai locali sede di svolgimento del tirocinio indicati nel progetto.

Il Tirocinante ha diritto ad una indennità mensile di importo minimo pari a € 400,00, che deve essere pagato, come unica modalità prevista dal legislatore, mediante bonifico bancario o postale.

Per tutti i tirocinanti l’azienda dovrà aprire una posizione INAIL distinta dagli altri dipendenti.

Per chiarimenti o avvio pratiche, chiamare il dott. Pietro Carta –  tel. 070 554370