Risparmio energetico, la nuova guida sulle agevolazioni fiscali

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E’ disponibile sul portale dell’Agenzia delle entrate la guida aggiornata su Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico che ripercorre le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018. Come si ricorderà il provvedimento ha ridotto dal 65 al 50% la detrazione per finestre, comprensive di infissi, schermature solari e impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Resta la detrazione con aliquota al 65% per:

– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l’intervento determini un risparmio di energia primaria, così come definito nell’allegato III del decreto Mise 4 agosto 2011, pari almeno al 20%;

– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

– l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Per le caldaie a condensazione, dal 2018 si può ancora usufruire della detrazione del 65% solo se rientrano almeno in classe A (prevista dal regolamento Ue n. 811/201) e se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02).

L’Agenzia ricorda che, nel caso di ristrutturazione con ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest’ultimo caso l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi(pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera).

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali, come previsto fino all’anno scorso. Indipendentemente dall’immobile su cui si eseguono i lavori, quindi, i cosiddetti “incapienti” (cioè che si trovano nella “no tax area”) possono cedere il credito sia ai fornitori sia ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. I contribuenti diversi dagli incapienti possono cederlo solo a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione però di banche e intermediari finanziari.