Rifiuti da ricostruzione e demolizione: le regole per la cessazione della qualifica di rifiuto

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Il 14 marzo scorso è stato inviato alla Commissione europea lo schema di Regolamento del MITE recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, a cui anche Confartigianato ha contribuito in questi due anni. Lo schema di DM, secondo i tempi previsti dalla cosiddetta procedura di stand still, rimarrà aperto ad eventuali osservazioni e obiezioni da parte della Commissione e degli stati membri fino al 15 giugno 2022. Decorso tale termine e in assenza di obiezioni, fatto salvo l’espletamento degli ulteriori passaggi interni, il provvedimento potrà essere emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Regolamento, si legge all’articolo 1, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale indicati nel provvedimento sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti (ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e, se conformi ai criteri di cui all’Allegato 1, allora in tal caso sono qualificati come aggregato recuperato.

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono esclusivamente da manufatti sottoposti preliminarmente a operazioni di decontaminazione/bonifica volte alla rimozione di materiali contenenti amianto, di apparecchiature contenenti/contaminate da PCB (policlorobifenili), di guaine bituminose, di materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi e di altri materiali contaminati o contenenti sostanze pericolose, ai sensi della decisione 2000/532/CE e della direttiva 2008/98/CE. In via preferenziale, i rifiuti ammessi provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2, ovvero per:

  1. la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  2. la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  3. la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  4. la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  5. la realizzazione di strati accessori aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante ecc;
  6. il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (misti cementati, miscele betonabili, ecc).

Il rispetto dei criteri di cui all’art.3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviata, all’Autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui sopra, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

 

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