Nuove regole dal governo per contrastare la diffusione del Covid

Con l’ultimo dei provvedimenti di questa fase – il DPCM del 13 ottobre appena pubblicato, completo di allegati,       , il Governo ha dettato le nuove misure anti-Covid da applicare fino al 13 novembre 2020, confermando in larga parte le misure previste dal DPCM del 7 settembre (ora abrogato).
Viene introdotto sull’intero territorio nazionale l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Vengono comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina i soggetti che: stanno svolgendo attività sportiva, hanno meno di sei anni o hanno patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Non ci sono novità rispetto alle tipologie di mascherine utilizzabili: si conferma l’utilizzabilità delle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte. Viene, invece, per la prima volta fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Il decreto conferma anche le precedenti misure di carattere generale:
– distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
– l’igiene costante e accurata delle mani;
– i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante.

Oltre all’obbligo di indossare le mascherine, vengono introdotte nuove limitazioni per alcune specifiche attività:
a) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui rientrano anche i Codici Ateco delle gelaterie e delle pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, mentre solo fino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta consentita la consegna a domicilio e la vendita per asporto, ma quest’ultima con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo
le ore 21.00. Continuano ad essere consentite le attività di catering continuativo su base contrattuale e le mense, garantendo la distanza interpersonale;
b) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso e sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di Protocolli che garantiscano il distanziamento interpersonale.

Rimangono, invece, inalterate le limitazioni e i protocolli già vigenti per:
• servizi alla persona;
• stabilimenti balneari;
• centri benessere e centri termali;
• commercio al dettaglio;
• somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti;
• strutture ricettive.

Per quello che riguarda gli altri provvedimenti, adottati negli ultimi giorni si ricorda che, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre, è stato prorogato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021.
Conseguentemente sono state prorogate una serie di misure di contenimento del virus.
In particolare, il decreto-legge n. 125/20, entrato in vigore l’8 ottobre e assegnato al Senato per la conversione in legge (AS 1970), ha esteso fino al termine dello stato di emergenza la possibilità di adottare, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, le misure già utilizzate nella fase di lockdown. Tali misure potranno essere adottate solo per periodi predeterminati, non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte.
È bene precisare che, al momento, queste misure non sono operative, ma compongono la norma quadro cui devono fare riferimento il Governo e le Regioni per l’adozione dei propri provvedimenti.

Tra queste misure si richiamano:
– la limitazione della circolazione delle persone e la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi o altri spazi pubblici;
– le limitazioni o il divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali, regionali o nazionale;
– la limitazione o la sospensione delle attività commerciali (al dettaglio o all’ingrosso), a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
– la limitazione o la sospensione delle attività d’impresa, professionali, di lavoro autonomo e di quelle di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti;                                                                                                                                                                  – la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.

A tale elenco il DL n. 125/20 aggiunge una nuova misura: l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Questa misura è stata resa immediatamente operativa dallo stesso DL n. 125/20 e successivamente confermata dal DPCM del 13 ottobre 2020.
Il decreto-legge, inoltre, riduce la facoltà delle Regioni di adottare misure ampliative rispetto a quelle adottate dal Governo. Tale facoltà è ora esercitabile dalle Regioni solo d’intesa con il Ministro della salute (anziché previa informazione al Ministro stesso). Resta, invece, invariata la possibilità per le Regioni di introdurre ulteriori limitazioni rispetto a quelle adottate dal Governo.
Numerose le proroghe introdotte dal decreto-legge. Vengono estese fino al 31 dicembre 2020 una serie di misure temporanee previste dai precedenti decreti emergenziali (Cura Italia, Rilancio, etc.) che sarebbero altrimenti scadute il 15 ottobre (allegato n. 1 del DL n. 83/20). A tale elenco vengono aggiunte nuove proroghe, tra le quali quelle in materia di:

– svolgimento delle assemblee di società ed enti;
– sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.

Vengono, infine, ulteriormente prorogati al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande di accesso e di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, collegati all’emergenza Covid-19.
Sempre in data 7 ottobre, il Ministro Speranza ha emanato un’ordinanza che introduce nuove misure di prevenzione per tutti coloro che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna. Tali soggetti sono tenuti a sottoporsi, nelle ore precedenti l’imbarco o l’ingresso nel territorio nazionale oppure in quelle successive all’arrivo nel nostro Paese, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone.
Durante l’attesa di sottoporsi al test presso l’ASL, le persone sono obbligate all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Anche questa norma è stata successivamente confermata dal DPCM del 13 ottobre.