Le novità contenute nel DPCM 26 aprile entrato in vigore il 4 maggio 2020

Il decreto entra in vigore oggi, 4 maggio, e si applicherà fino al 17 maggio. Le misure si dovrebbero applicare su tutto il territorio nazionale e si prevede che possano continuare ad applicarsi misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Discorso a parte merita la Sardegna, la cui situazione, alla luce dell’Ordinanza del Presidente della Regione Solinas del 2 maggio 2020, merita una trattazione a parte. La complessità della situazione che potrebbe determinarsi per le imprese sarde appartenenti al “Benessere” a seguito di un potenziale peggioramento del conflitto tra i diversi livelli istituzionali richiederanno, nei prossimi giorni, una attenta valutazione e una puntuale informazione a tutti gli interessati. Per il momento, si ritiene comunque importante proseguire nell’esame del contenuto del DPCM nazionale, che illustra le novità per tutte le imprese operanti sul territorio nazionale.

Le riaperture avranno luogo a partire dal 4 maggio e rispondono alla scelta del Governo di prevedere una graduale ripresa delle attività. In particolare si tratta delle attività di produzione contenute nell’Allegato 3 allo stesso decreto (che potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze).
Tra le attività artigiane che potranno riaprire il 4 maggio si evidenziano:

  • l’intero comparto delle costruzioni (codici da 41 a 43);
  • l’intero comparto del tessile (codice 13) e della confezione di articoli di
    abbigliamento (codice 14) e della fabbricazione di articoli in pelle (codice 15), prima limitati ad alcuni specifici settori;
  • la fabbricazione di “altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (codice 23), che interessa l’attività di ceramisti, vetrai e marmisti;
  • le attività della meccanica (attraverso la riapertura completa dei codici 17, 20, da 22 a 30, 32);
  • la fabbricazione di mobili (codice 31);
  • l’attività di produzione degli orafi (codice 32);
  • le imprese del verde, prima limitate alla sola attività di “cura e
    manutenzione”, per le quali decade il divieto delle attività di “realizzazione” (codice 81.3);
  • l’intero settore della “riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa” (codice 95) all’interno del quale operano tappezzieri, calzolai, antennisti e riparatori di elettrodomestici;
  • le attività di “pubblicità e ricerche di mercato” (codice 73) e i servizi di
    fotocopiatura (codice 82) che coinvolgono i grafici;
  • le attività di estrazione (codici 07 e 08), il commercio all’ingrosso (codici 45 e 46) e le attività immobiliari (codice 68).

Tra le attività artigiane che avranno minori restrizioni a partire dal 4
maggio si evidenziano:

  • le attività artigiane del settore alimentazione, tra cui: gelaterie,
    pasticcerie, rosticcerie, friggitorie e pizzerie a taglio (ricomprese nel codice Ateco 56). Queste imprese potranno riprendere la vendita da asporto, sinora preclusa. Rimangono, invece, fermi il divieto di consumo sul posto, il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali e l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Rimane, ovviamente, consentita la vendita con consegna a domicilio.
    Le imprese a cui è consentito riprendere l’attività dal 4 maggio sono autorizzate, sin dal 27 aprile 2020, a svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura.
    Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute al rispetto del
    Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 6) nonché allo specifico Protocollo per i cantieri (Allegato 7) e a quello per il trasporto e la logistica (Allegato 8). La mancata attuazione dei protocolli che non assicura adeguati livelli di protezione
    determina la sospensione delle attività fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza.
    È stato, inoltre, affidato alle Regioni il compito di monitorare l’andamento del contagio e – in caso di aggravamento – di proporre al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive presenti nelle aree interessate.
    Viene, infine, soppressa la disposizione (contenuta nell’art. 3, commi 3 e 6, del DPCM 10 aprile) che consentiva di proseguire l’attività, previa comunicazione al Prefetto, nei casi di imprese funzionali a determinate filiere o che avessero impianti a ciclo produttivo continuo.
    Rimangono, invece, per il DPCM, sospese le attività artigiane di acconciatura ed estetica, considerate dall’Inail “ad alto rischio”. Il decreto nazionale non ha, per il momento, accolto le richieste per la riapertura di tali imprese nonostante le misure redatte ad hoc per le
    2 categorie dalla Confederazione che continua, incessantemente, a promuovere azioni nei confronti del Governo e del Parlamento tese a favorire la riapertura di queste imprese, compatibilmente con la verifica della situazione dei contagi, prima della data del 1° giugno prospettata dal Presidente del Consiglio.
    Viene, inoltre, specificatamente confermata la chiusura dei centri benessere e dei centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).
    Permangono anche le sospensioni delle attività commerciali al dettaglio già previste dal DPCM 10 aprile. Unica riapertura consentita è quella del commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti, che era stata oggetto di notevoli dubbi interpretativi a causa della scarsa chiarezza del decreto citato.

Rimangono consentite le attività di servizi alla persona, lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri (Allegato 2 del decreto).
Ulteriori novità sono state introdotte relativamente agli spostamenti. Vengono, infatti, allargate le maglie che in questa fase hanno bloccato anche gli spostamenti per motivi economici, consentendo la possibilità di muoversi con maggiore libertà nel territorio nazionale.
In particolare:
 il divieto di trasferirsi o spostarsi negli altri Comuni cede il posto al divieto di spostarsi in altre Regioni, facendo sempre salvi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute;
 vengono considerati come necessari anche gli spostamenti per incontrare i propri congiunti.
Decade anche il divieto di svolgere cerimonie funebri, che sono ora consentite pur nel rispetto di alcune prescrizioni (massimo 15 congiunti presenti, distanza interpersonale di un metro, utilizzo di mascherine e funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto).
Nella giornata di sabato 2 maggio infine è stata diramata una direttiva del Ministero dell’Interno ai Prefetti – allegata – che reca ulteriori specifiche rispetto al DPCM. In particolare, per quello che riguarda le attività commerciali al dettaglio, specifica che, tra le attività consentite è stato inserito il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
Inoltre, si sottolinea che il DPCM subordina la prosecuzione di tutte le attività al rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, da ultimo modificato il 24 aprile, e dei Protocolli di sicurezza dei cantieri e di quello del trasporto e della logistica eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.
Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la
prosecuzione delle attività aziendali precedentemente affidato ai Prefetti è sostituito da un regime di controlli affidati agli stessi Prefetti sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine gli stessi Prefetti potranno costituire “nuclei a composizione mista” che prevedano il coinvolgimento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché
delle Aziende Sanitarie Locali.
La direttiva del Ministero dell’Interno in conclusione evidenzia che per il
perseguimento degli obiettivi di sostenere il riavvio delle attività produttive e della necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro, è fondamentale l’attivazione di un adeguato sistema di controlli invitando ad affidare la valutazione dei casi concreti, anche per quello che riguarda lo spostamento dei cittadini, a un prudente ed equilibrato apprezzamento di applicazione coerente delle disposizioni del DPCM.
Per gli ulteriori aspetti di dettaglio rinvio alle comunicazioni delle Direzioni competenti.
Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente sull’evolversi della fase di riapertura delle attività. Negli ultimi giorni alcune Regioni stanno ipotizzando riaperture per specifici settori così come il Governo sta valutando, a partire dal 18 maggio, la possibilità di prevedere riaperture differenziate nei diversi territori.