Edilizia. Proroga titoli edilizi, ma non per il DURC

Dopo l’approvazione in prima lettura al Senato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge proroga misure di contrasto Covid-19 (Dl 125/2020) passa ora all’esame della Commissione Affari sociali della Camera e dovrebbe essere convertito entro il prossimo 6 dicembre.

Il provvedimento, tra le varie misure, all’articolo 3-bis introdotto dal Senato, prevede la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Si interviene dunque a modificare i termini indicati nella legge 27/2020 (di conversione del decreto Cura Italia Dl 18/2020) all’art. 103, comma 2) che dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato (con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre) fino al 31 gennaio 2021.

Ora con l’emendamento introdotto al Senato, la proroga viene estesa sia a tutti gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della fine dello stato di emergenza, sia, con effetto retroattivo, a quelli scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 125/2020, che si intendono validi qualora non siano stati rinnovati.

Tali disposizioni si applicano anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche, alle autorizzazioni ambientali comunque denominate e al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La proroga non riguarderà invece i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria (DM 30 gennaio 2015). Rimane fermo quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito dalla legge n.120 del 2020): la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva – DURC, già stabilita dal citato art. 103, comma 2, non è applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti.