Ecobonus e Superbonus: definiti requisiti e massimali

A seguito della pubblicazione nei giorni scorsi del decreto Asseverazioni, è stato firmato anche il decreto interministeriale sui requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi al fine di godere delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente (cd. Ecobonus), per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cd. Bonus Facciate) e gli interventi che beneficiano della detrazione fiscale del 110% (cd. Super Ecobonus), introdotto dal recente DL Rilancio (DL 34/2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77).

Il decreto – che ha ottenuto il concerto dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Infrastrutture e dei Trasporti – definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni EcobonusBonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

Tra le novità del provvedimento, è stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

L’allegato A del DM definisce i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali: ai sensi dell’articolo 8, infatti, al fine di accedere alle agevolazioni, i lavori devono essere asseverati da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto secondo le disposizioni dell’allegato A.

I requisiti si riferiscono, in estrema sintesi, alle seguenti tipologie di intervento:

  1. interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio;
  2. interventi di isolamento dell’involucro edilizio
  3. interventi di installazione di collettori solari;
  4. interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
  5. installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.

Per gli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110%, l’asseverazione deve contenere la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica (APE) ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’asseverazione dovrà essere compilata e inviata online nel portale informatico ENEA secondo le modalità di trasmissione definite dal DM Mise del 5 agosto.

Nell’allegato B è riportata la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

L’allegato C contiene la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE (attestato di qualificazione energetica) da compilare esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA.

L’allegato D è una scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, le tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.

Nell’allegato E sono individuati i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.

Con l’allegato F sono definite le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.

Nell’allegato G sono elencati i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa per l’accesso alle detrazioni. In particolare, si stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.

All’allegato H sono contenute le modalità di calcolo delle prestazioni minime che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.

Infine, l’allegato I definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore.