ATTIVITÀ INERENTI AI SERVIZI ALLA PERSONA: Obbligo o no di esposizione cartello numero massimo clienti ammessi?

Con riferimento al DPCM del 24 ottobre u.s., si forniscono le seguenti delucidazioni relativamente alle disposizioni di cui all’oggetto.

Il suddetto provvedimento prevede al comma 5 dell’art.1 per tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Per quanto riguarda i saloni di acconciatura e i centri estetici, però, la relativa scheda allegata al DPCM prevede l’obbligo di consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, pertanto il numero dei clienti che possono essere ammessi contemporaneamente viene definito a monte in base alle caratteristiche organizzative dell’impresa e conseguentemente viene implementata l’agenda degli appuntamenti.

Sulla base delle richieste pervenute dal territorio è stato effettuato dal competente ufficio confederale un approfondimento legislativo, secondo il quale le attività di acconciatura ed estetica non devono esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse all’interno in quanto la disposizione di cui trattasi deve essere letta nel combinato disposto con l’Allegato 9 del medesimo DPCM che riporta le misure di contenimento specifiche per le attività di acconciatori ed estetisti.

Come detto sopra, l’art. 1 del DPCM citato, nell’individuare le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, al comma 5, stabilisce che: “È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”.

La stessa disposizione, quindi, invita a interpretare tale obbligo, di carattere generale, in base ai protocolli e alle linee guida che individuano, nel dettaglio, le misure di contenimento del virus per le diverse attività.

A tal riguardo occorre riferirsi all’allegato 9 del DPCM citato che reca “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”, con una scheda tecnica specifica per i “Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)”.

Sono queste, pertanto, le regole che devono essere, in primo luogo, rispettate dalle attività di acconciatori ed estetisti in questa fase.
Tra le misure indicate nella scheda tecnica sono previste numerose precauzioni tra cui quelli per evitare gli assembramenti all’interno dei locali:

  • l’accesso dei clienti deve avvenire solo tramite prenotazione;
  • la permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento;
  • è consentita la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale;
  • gli spazi devono essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.

Tali disposizioni rendono evidente come per acconciatori ed estetisti – nei cui saloni la clientela è ricevuta solo su prenotazione e con un numero massimo basato sulla capienza del locale e sulla riorganizzazione degli spazi che assicuri il mantenimento del distanziamento sociale – non trovi ragione di applicazione la regola generale relativa all’esposizione del cartello sopra citato, in quanto nel salone – a differenza di quanto avviene negli altri esercizi commerciali (ad esempio, le attività di ristorazione, i negozi di qualunque genere merceologico, etc.) che non operano obbligatoriamente su prenotazione – non può determinarsi alcun genere di assembramento, che è lo scopo della disposizione generale dell’art. 1, co. 5.

Pur ritenendo di aver fornito elementi sufficienti da fornire in caso di eventuali controlli, si evidenzia che nulla vieta alle imprese del settore – qualora lo ritengano opportuno – di esporre il cartello con le indicazioni del numero massimo di persone ammesse, al fine di evitare eventuali contestazioni.

Tale parere sarà riportato nella sezione FAQ del portale confederale dedicato alle FAQ consultabili cliccando QUI